Impianti sportivi coperti, criterio funzionale e distanze dai confini (Cons. Stato n. 10466 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le coperture di impianti sportivi realizzate con strutture smontabili sono soggette alla disciplina delle distanze dai confini quando siano destinate a soddisfare esigenze perduranti: decisivo è il criterio funzionale, non la mera attitudine strutturale alla rimozione. La clausola regolamentare che esclude dal computo della superficie utile lorda i palloni pressostatici e le strutture geodetiche «aventi caratteristiche di mobilità e facile rimozione» presuppone un uso temporaneo della copertura. L’art. 879, comma 2, cod. civ. deroga alle distanze legali solo quanto all’art. 873 cod. civ. e lascia ferma la disciplina dettata da leggi e regolamenti in materia di edificazione al confine con piazze e vie pubbliche. Il confinante leso può impugnare il titolo edilizio illegittimo, non essendo la tutela limitata al risarcimento del danno.

Il Fatto

Una società proprietaria di un centro sportivo chiede e ottiene dal Comune un permesso di costruire e una successiva autorizzazione unica SUAP per l’installazione di due campi da padel coperti a servizio della struttura. I proprietari di una villetta adiacente impugnano il titolo davanti al TAR Toscana, che accoglie il ricorso rilevando la violazione della distanza minima di cinque metri dal confine e un difetto di valutazione dell’impatto acustico.

La società e il Comune propongono distinti appelli, riuniti, sostenendo che la struttura rientri tra i palloni pressostatici e le strutture geodetiche esentati dal computo della superficie utile lorda, che sia amovibile e che, in presenza di una strada pubblica tra i fondi, trovi applicazione la deroga dell’art. 879, comma 2, cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 16, comma 2, delle NTA del regolamento urbanistico comunale, che nella sottozona H1 impone la distanza di cinque metri dai confini ed esclude dal computo della superficie utile lorda le coperture di impianti sportivi «aventi caratteristiche di mobilità e facile rimozione». Poiché la qualificazione della struttura condiziona l’applicazione della disciplina, la Sezione dispone una verificazione, dalla quale emerge che la tendostruttura e la barriera antirumore si collocano a distanza inferiore a cinque metri dal confine con la proprietà dei ricorrenti, mentre il rispetto della misura è assicurato solo verso fondi di terzi estranei al giudizio.

La Corte ritiene decisivo il criterio funzionale, richiamando l’orientamento per cui l’opera destinata a esigenze non temporanee richiede il titolo edilizio anche se realizzata con materiali amovibili (Cons. Stato sez. VI n. 9030 del 2023). L’attitudine teorica allo smontaggio non basta: la copertura serve a praticare lo sport al coperto per l’intera durata dell’anno e poggia su piastre imbullonate alle fondazioni, con impianto di illuminazione interno. La struttura, dunque, non è amovibile né destinata a uso temporaneo, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Respinto è anche l’argomento secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la norma regolamentare: essi ne hanno invocato proprio l’applicazione, con conseguente reiezione del motivo. Quanto alla presenza della strada pubblica, il Collegio osserva che l’art. 16, comma 2 non distingue tra confini con fondi privati e confini con la viabilità, a differenza dell’art. 20 dello stesso regolamento, che qualifica separatamente le diverse tipologie di distanza: la norma opera quindi in modo generalizzato.

Né la deroga dell’art. 879, comma 2, cod. civ. conduce a diversa conclusione. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV n. 5264 del 2016; Cass. pen. sez. III n. 38487 del 2023), l’esenzione riguarda le sole distanze dell’art. 873 cod. civ. e fa salvo l’obbligo di osservare le leggi e i regolamenti sull’edificazione al confine con piazze e vie pubbliche. L’opposta lettura condurrebbe a un’assenza di disciplina, in contrasto con l’ordinato assetto del territorio e la tutela della salute dei confinanti.

Assorbiti i motivi sul difetto di istruttoria in materia acustica, gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese e rinvio a separato provvedimento per il compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *