Servizio civile universale e riserva di posti nei concorsi scolastici (TAR Veneto n. 515 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile prestato in forza di un bando che richiama espressamente il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, svolto in vigenza di tale disciplina e certificato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, integra il requisito del servizio civile universale richiesto dall’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017 per accedere alla riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici. L’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 40/2017, nel prevedere che fino all’approvazione del primo Piano triennale il servizio civile universale si attua in via transitoria con le modalità della previgente normativa sul servizio civile nazionale, conferma che dall’entrata in vigore della riforma il vecchio istituto è confluito nel nuovo. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che neghi la riserva sul presupposto che il titolo esibito appartenga al servizio civile nazionale.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A046 nella Regione Veneto. Tra i titoli allegati figura un attestato del 01.04.2019 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri certificava la positiva conclusione di un progetto di servizio civile svolto dal 10.1.2018 al 9.1.2019.
Con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per il Veneto prot. n. 2276 del 29.05.2025 è stata approvata la graduatoria di merito, che non ha incluso la ricorrente tra gli idonei, non riconoscendole la riserva di posti per aver svolto il servizio civile. L’Amministrazione ha ritenuto il titolo non valutabile, qualificandolo come servizio civile nazionale e non universale. La ricorrente ha impugnato la graduatoria e la nota di mancato riconoscimento, deducendo violazione dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, eccesso di potere e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’impugnativa nei limiti del motivo relativo al mancato riconoscimento della riserva di posti. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione del servizio civile prestato dalla ricorrente e la sua riconducibilità alla categoria del servizio civile universale, presupposto della premialità prevista dalla norma.
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. La selezione della ricorrente è avvenuta sulla base di un bando del 23.05.2017, il cui art. 1 richiamava espressamente i progetti approvati ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002, come sostituito dal D.Lgs. n. 40/2017 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”. Il bando, inoltre, all’art. 3 ammetteva alla selezione anche gli stranieri extra U.E. regolarmente soggiornanti, disvelando il tratto caratteristico del servizio civile “universale”, e all’art. 5 richiamava le procedure selettive di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 40/2017.
Il servizio si è poi svolto dal 10.1.2018 al 9.1.2019, in piena vigenza del D.Lgs. n. 40/2017, entrato in vigore il 19.04.2017, il cui art. 26, comma 5, ha abrogato il D.Lgs. n. 77/2002 che disciplinava il servizio civile nazionale. L’attestato finale, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, non contiene alcun riferimento al servizio civile “nazionale” e reca la dicitura “Servizio Civile Universale”.
Assume rilievo decisivo l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 40/2017, secondo cui fino all’approvazione del primo Piano triennale il servizio civile universale si attua in via transitoria con le modalità della previgente normativa sul servizio civile nazionale. Tale previsione conferma che, dall’entrata in vigore della riforma, il vecchio istituto è rientrato nell’alveo del nuovo. Il Collegio richiama in senso conforme TAR Sicilia, Catania, n. 924/2025 e TAR Sicilia, Palermo, n. 2192/2025.
Superata la prova di resistenza, poiché la ricorrente ha conseguito un punteggio superiore all’ultimo candidato vincitore, gli atti impugnati vanno annullati e l’Amministrazione dovrà valutare il titolo ai fini della riserva di posti, includendo la ricorrente nella graduatoria dei vincitori. Le spese sono compensate per le obiettive incertezze ingenerate dal succedersi delle discipline.
Nota della Redazione
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