Payback dispositivi medici non lede diritti tutelabili dinanzi al giudice amministrativo (TAR Lazio n. 9590 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un’azienda fornitrice di dispositivi medici avverso i provvedimenti regionali che, in attuazione dell’art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015, ne determinano la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e non un interesse legittimo. L’attività svolta dalle regioni e dalle province autonome è interamente vincolata e priva di qualsiasi margine di discrezionalità tecnica, riducendosi a una mera ricognizione contabile del fatturato e alla conseguente applicazione matematica di una percentuale fissata dalla legge. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta al giudice ordinario la cognizione della domanda volta a contestare il quantum debeatur, non vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i relativi allegati e atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida propedeutiche. Con successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di recupero adottati nei suoi confronti dalle aziende sanitarie locali e dagli enti del servizio sanitario regionale. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso e il Collegio, all’udienza del 10 aprile 2026, ha sollevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del c.d. payback sui dispositivi medici, ripercorrendo la disciplina introdotta dall’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e successivamente modificata dall’art. 9 ter d.l. n. 78/2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale, crescente dal 40% del 2015 al 50% dal 2017. Il giudice ha quindi richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno rispettivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale della mancata estensione a tutte le imprese della riduzione al 48% della quota e ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Quanto al merito delle censure rivolte agli atti statali, il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando i propri precedenti con cui sono state rigettate le medesime doglianze avanzate dalle imprese fornitrici avverso i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022. In ordine all’impugnazione dei provvedimenti regionali e delle delibere dei direttori generali delle aziende sanitarie, invece, la sentenza ha dichiarato la inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR ha osservato che le regioni e le province autonome, nel dare attuazione al comma 9 bis dell’art. 9 ter, svolgono un’attività meramente attuativo-esecutiva, priva di qualsivoglia potere autoritativo e discrezionalità. Esse si limitano a verificare la documentazione contabile, a definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano e a imporre il pagamento della quota, calcolata applicando matematicamente una percentuale legale al fatturato certificato. In tale contesto, la posizione giuridica della società fornitrice si configura come diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dall’esercizio di un potere amministrativo, e la relativa contestazione radica un rapporto paritario collocato a valle del potere, secondo i criteri del petitum sostanziale elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 28429/2022, n. 8188/2022, n. 10089/2020). La circostanza che i provvedimenti regionali prevedano la loro impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo è stata ritenuta irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
Il Collegio ha, infine, assegnato alle parti il termine di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario, compensando le spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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