Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta del docente (TAR Piemonte n. 774 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo azionato risulti rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificato al soggetto soccombente presso il domicilio reale. È inoltre necessaria l’infruttuosa decorrenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e liquidato le relative somme. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, si è formalmente opposta all’accoglimento del ricorso senza contestare l’omessa ottemperanza.
La controversia giunge davanti al giudice amministrativo perché il Ministero, pur destinatario del titolo giudiziale, non aveva dato esecuzione al pagamento nei termini. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Sotto il profilo del rito, il Tribunale accerta che alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, presupposto indefettibile per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, non sussiste contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione. Il giudice ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative, oltre che della situazione di difficoltà operativa rappresentata dall’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con refusione del contributo unificato. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale