Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 776 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la perdurante inadempienza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo nel termine assegnato. Ricorrendo i presupposti, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. è dovuta nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per più anni scolastici e condannato il Ministero all’accredito della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale ed era divenuto definitivo. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la parte ha chiesto al Tribunale amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di condannare l’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata depositata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, i giudici hanno nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo ogni atto necessario a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Meritevole di accoglimento è stata ritenuta anche la domanda di penalità di mora, in applicazione dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è stato fissato al giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione, il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, al giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza e liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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