Ottemperanza per la Carta del docente: nomina del commissario ad acta e diniego dell’astreinte (TAR Sardegna n. 422 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, l’accoglimento della domanda di esecuzione comporta la condanna dell’Amministrazione a provvedere nel termine di centoventi giorni, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento esecutivo, la natura seriale del contenzioso e la circostanza che il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione.

La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 17 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorrente chiedeva al TAR di condannare l’Amministrazione all’esecuzione, con nomina del commissario ad acta e applicazione dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza era stata notificata e che il termine di centoventi giorni era inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse ottemperato. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni e ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando il termine di novanta giorni per l’esecuzione.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la verifica della sussistenza di «altre ragioni ostative» che giustifichino il diniego della misura coercitiva nei confronti del debitore pubblico.

Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, il beneficio è stato qualificato come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, non configurandosi come mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura.

La Corte ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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