Revoca contributi agricoli e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 424 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di contributi pubblici, disposta a seguito dell’accertamento di un presupposto ostativo alla loro concessione direttamente definito dalla legge, come l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, integra l’esercizio di un potere vincolato da parte dell’amministrazione. In tale evenienza, la posizione giuridica del beneficiario è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto di giurisdizione non è influenzato dall’eventuale indicazione, nel provvedimento impugnato, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aveva percepito, per le campagne dal 2007 al 2020, contributi comunitari per un importo complessivo di Euro 89.578,33, erogati da AGEA in qualità di organismo pagatore. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l’Agenzia apprendeva, nel novembre 2020, che il beneficiario era stato destinatario, con decreto del Tribunale di Cagliari del 14 febbraio 2007, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con provvedimento del 25 marzo 2022, l’amministrazione revocava i premi erogati, ritenendo ostativo il predetto provvedimento ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente impugnava l’atto dinanzi al TAR, deducendo la violazione dei termini di decadenza e di prescrizione per l’azione di recupero e la propria buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato il quadro normativo di riferimento, rilevando la concorrenza tra la disciplina del regolamento CE-Euratom n. 2988/95 in materia di prescrizione e quella di cui al regolamento CE n. 796/2004 in materia di decadenza. Il recupero dei contributi risulta sottoposto al termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., mentre per le campagne antecedenti il 1° gennaio 2010 opera il termine di decadenza di dieci anni per la notifica della contestazione, ridotto a quattro in caso di buona fede.
Solo successivamente, esercitando il potere di rilievo d’ufficio ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il giudice ha affrontato la questione di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento per cui, nelle controversie relative alla revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione e l’amministrazione esercita un potere meramente vincolato. Al contrario, la giurisdizione amministrativa ricorre quando la concessione è discrezionale o avviene all’esito di procedure comparative.
Nel caso di specie, il beneficio non derivava da una procedura di selezione, ma da un’attività di mero riscontro dei requisiti di legge. La revoca è stata disposta per la sopravvenuta emersione di un presupposto ostativo, quale la sorveglianza speciale, direttamente definito dalla legge. L’amministrazione, pertanto, non ha operato alcuna valutazione discrezionale, ma si è limitata a verificare la sussistenza di un elemento impeditivo, configurandosi una posizione di diritto soggettivo del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale autorità competente, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto. Le spese sono state compensate, in ragione della circostanza che il provvedimento impugnato indicava erroneamente la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.