Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 638 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato che riconosce al docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale alla sentenza. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordinando l’adempimento entro un nuovo termine e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La nomina del commissario, in quanto affidata a un dirigente nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, non comporta alcun compenso. Non si giustifica la condanna ad astreinte quando la procedura di ottemperanza è già stringente e celere. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarne l’importo, oltre interessi legali.

La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo la condanna al pagamento delle spese e di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, sicché il ricorso va accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato i propri conformi precedenti, tra cui la sentenza n. 117 del 2024 e le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024 e da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025, delle cui motivazioni ha confermato l’adesione.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito con istanza dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso, secondo il richiamo a TAR Lombardia n. 211/2024.

Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, condannando l’Amministrazione al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare, all’atto del passaggio in giudicato, il contributo unificato nella misura versata, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall’art. 21 della legge 4 agosto 2006 n. 248.

Il Collegio ha infine escluso la condanna a ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in conformità ai numerosi precedenti richiamati, attesa la già stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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