Inammissibile il ricorso contro la promozione quando la lesività deriva dal giudizio di inidoneità inoppugnato (TAR Lazio n. 13749 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso il decreto di promozione a un grado superiore limitatamente alla decorrenza giuridica ed amministrativa, allorché l’asserita lesione derivi non già dall’atto impugnato ma da un precedente provvedimento amministrativo – quale il giudizio di inidoneità – rimasto inoppugnato nei termini di decadenza. La prospettata lesività deve essere ricollegata all’atto che ne è la fonte immediata e diretta, con la conseguenza che l’eventuale vizio della decorrenza costituisce effetto di un atto presupposto non tempestivamente gravato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento con il quale gli veniva comunicata la promozione al grado di Primo Graduato con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 1° aprile 2018, anziché dalla data del 31 dicembre 2017 come da lui invocata. L’atto impugnato era il decreto dirigenziale SIPAD n. 325 del 31 gennaio 2023, nella parte in cui fissava la decorrenza della promozione alla data successiva. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la decorrenza della promozione dal 1° aprile 2018, e non dalla data precedente richiesta dal ricorrente, era determinata dal giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti con verbale del 23 giugno 2022, notificato in data 29 agosto 2022 e rimasto inoppugnato. Tale giudizio costituiva l’atto presupposto che aveva inciso negativamente sulla progressione di carriera del militare.
Il Collegio ha quindi ritenuto il gravame inammissibile, osservando che la prospettata lesività non derivava dall’atto odiernamente impugnato – il decreto di promozione – bensì dal precedente giudizio di inidoneità, non impugnato nel termine di decadenza. Ne consegue che il ricorrente non poteva dolersi della decorrenza della promozione, in quanto tale effetto era la diretta conseguenza di un provvedimento divenuto definitivo.
La decisione si fonda sul principio per cui l’onere di impugnazione deve essere esercitato tempestivamente avverso l’atto che costituisce la fonte della lesione, non essendo consentito di aggredire successivamente gli atti che di quel provvedimento costituiscono mera applicazione o conseguenza. Il TAR ha infine compensato le spese di lite, in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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