Preavviso di rigetto e improcedibilità della SCIA in sanatoria (TAR Campania n. 4471 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto meramente interlocutorio e istruttorio, privo di autonoma lesività, e pertanto non è autonomamente impugnabile. L’eventuale lesione deve essere fatta valere avverso il provvedimento definitivo che conclude il procedimento. L’ordinanza di demolizione non impugnata e la determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, divenuta inoppugnabile per decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a., comportano la perdita della disponibilità giuridica e materiale dell’immobile. Ne consegue il difetto di legittimazione dell’istante a presentare istanze edilizie, ivi incluse le S.C.I.A. in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, che va dichiarata improcedibile.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nel 2019 per opere abusive consistenti nella trasformazione di un sottotetto in mansarda abitabile, in difformità dalla concessione edilizia. Non avendo il proprietario ottemperato integralmente all’ordine demolitorio, l’Amministrazione disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione dell’immobile con determina del 2021, provvedimento rimasto inoppugnabile.

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 69/2024, convertito nella legge n. 105/2024, il ricorrente presentava una S.C.I.A. in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 per le medesime opere. Il Comune avviava il procedimento comunicando un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per carenza di legittimazione dell’istante, avendo il bene perduto la disponibilità giuridica e materiale. Il successivo provvedimento definitivo confermava l’acquisizione e dichiarava l’inammissibilità della segnalazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e in parte irricevibile, accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione è inammissibile, essendo il provvedimento già confermato dal giudice amministrativo in precedenti gradi di giudizio, con sentenze passate in giudicato nei confronti del ricorrente.

Quanto alla determinazione di acquisizione al patrimonio comunale del 2021, l’impugnazione è stata dichiarata irricevibile per intervenuta decadenza: il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a. risultava ampiamente decorso, essendo il ricorso notificato nel 2025. La Corte ha altresì escluso l’impugnabilità della nota istruttoria, qualificata come atto meramente endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale.

Sull’atto principale, il TAR ha precisato che la comunicazione impugnata costituiva un mero preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avente valore interlocutorio e istruttorio, non idoneo a definire il procedimento. Tale atto, non essendo autonomamente lesivo, non è impugnabile. L’eventuale lesione andava fatta valere avverso il provvedimento definitivo del 7 marzo 2025, che il ricorrente aveva invece impugnato separatamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Corte ha quindi confermato l’impostazione comunale secondo cui la perdita della disponibilità del bene, per effetto dell’acquisizione non tempestivamente contestata, determina il difetto di qualunque titolo giuridico per presentare istanze edilizie, incluse le S.C.I.A. in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, risultando la segnalazione improcedibile. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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