Carta docente ai supplenti: l’inerzia del Ministero legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 371 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto a un docente precario il diritto alla “Carta docente”, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto entro il termine di giorni centoventi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. In tale evenienza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione e nomina sin dall’inizio un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale affidata a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, ottenendo una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della “Carta docente” e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile detta Carta con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.500,00 oltre interessi.
Rimasta ineseguita la sentenza, nonostante la notifica e il suo passaggio in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Emilia-Romagna, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato con la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., in considerazione di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi. Ha rilevato che la sentenza era stata notificata in data 6 maggio 2025 e che, pertanto, era già decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Alla luce di tali elementi, ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 700,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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