Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente con commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 637 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sul diritto del personale docente a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, l’Amministrazione che non vi abbia dato esecuzione è tenuta ad adempiere integralmente entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza in copia conforme, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il Collegio adotta le misure ex art. 114 cod. proc. amm., nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato nascente da una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo dovuto, oltre interessi legali, in relazione a contratti a tempo determinato stipulati negli anni indicati in sentenza, quale contributo alla formazione professionale.
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio e a quanto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la formazione del giudicato sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, come da attestazione in atti. Ha poi accertato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, analogamente a un precedente del medesimo TAR e ai numerosi conformi ulteriori precedenti richiamati, le cui motivazioni sono state espressamente richiamate. L’Amministrazione, infatti, non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla competente Direzione Generale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha escluso il compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione ad ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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