Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 103 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione. La mancanza di disponibilità finanziarie nei pertinenti capitoli di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendo l’Amministrazione ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. Il commissario ad acta, ove nominato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. L’identità della materia e la parziale identità dello studio legale patrocinatore non giustificano la riunione dei ricorsi seriali.

Il Fatto

Il ricorrente agisce innanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, e ha condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti e alle spese.

La sentenza è stata notificata al Ministero, ma non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva; priva di riscontro è rimasta anche la diffida trasmessa dai difensori. Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Il ricorrente chiede pertanto che sia ordinata l’esecuzione e che, in caso di ulteriore inerzia, sia nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito eccependo la natura seriale del contenzioso sulla carta docente e chiedendo la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, oltre all’adeguamento delle spese in ragione della trattazione unitaria.

L’istanza è respinta. Il Collegio rileva che non basta a fondare la connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali, né vale la connessione soggettiva la parziale identità dello studio patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando o vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato e risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio ricorda inoltre che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è accolto e il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare dirigenti o funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della carta docente.

Il commissario darà corso al pagamento, o all’accredito sulla carta, compiendo ogni atto necessario e ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 669 del 1996. La giurisprudenza amministrativa richiamata afferma che le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e che le difficoltà contabili non possono ostacolare l’esecuzione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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