Carta docente, termine dilatorio e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1494 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non impedisce l’esecuzione del giudicato, ma ne differisce soltanto l’inizio. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione è inadempiente e il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna un nuovo termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’onere di allegare il persistente inadempimento grava sul creditore, mentre l’amministrazione che resti silenziosa non contesta il credito nell’an e nel quantum.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in favore di alcuni docenti, per importi complessivi differenziati a seconda degli anni scolastici di riferimento.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che non aveva però effettuato alcun pagamento. I docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme e che, in caso di perdurante inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione muovendo dal titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata. Su tale presupposto il collegio verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, posto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La verifica è conclusiva: il termine risulta ampiamente spirato. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostrano che l’amministrazione non ha corrisposto alcuna somma, neppure parziale. L’istituzione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha rappresentato l’andamento della procedura.
Da questo duplice dato il giudice trae le conseguenze. Il credito, per un verso, non è contestato nell’an e nel quantum; per altro verso, il silenzio dell’amministrazione conferma l’inottemperanza. Il ricorso è pertanto fondato e l’inadempimento va dichiarato.
Quanto alle statuizioni conseguenti, il Tribunale assegna al Ministero il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri indicati dalle pronunce amministrative richiamate, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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