Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 334 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, poiché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende nel rimedio ogni pronuncia rimasta ineseguita, comprese quelle del giudice del lavoro. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e la notifica dello stesso all’Amministrazione, con il decorso del termine dilatorio. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta con facoltà di subdelega.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500 annui, tramite carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, non impugnata e notificata all’Amministrazione, è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’accredito di tre bonus da € 500 cadauno, la prescrizione delle modalità esecutive e l’emanazione del provvedimento in luogo dell’Amministrazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha dato rilievo alla dichiarazione di passaggio in giudicato rilasciata dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia il 10 luglio 2025 e alla notifica della sentenza ottemperanda al Ministero in data 23 ottobre e 20 dicembre 2024.
Ha poi riscontrato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, condizione per l’esperibilità del rimedio.
Nel merito dell’ammissibilità, il Tribunale ha affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli eseguibili mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito della fondatezza, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta elettronica e accreditando la somma di € 500 annui per ciascun anno scolastico, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione.
In accoglimento della richiesta di emanazione del provvedimento in luogo dell’Amministrazione, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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