Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 2054 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’amministrazione che non provveda nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è inottemperante. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, assegna un nuovo termine per l’integrale pagamento e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutando in concreto le condizioni del debitore pubblico e l’esiguità del debito.
Il Fatto
Una ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, oltre alle spese di lite di euro 647,00. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 27.9.2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente chiede l’erogazione della somma di euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta.
In corso di causa il difensore, originariamente ricorrente in proprio per le spese, rinuncia alla propria domanda per errore materiale e viene estromesso dal giudizio. L’amministrazione si costituisce con memoria di stile e non formula difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia del difensore alla domanda formulata in proprio e lo estromette. Passa poi all’esame del ricorso, che ritiene fondato. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha dedotto nulla né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Ne consegue la dichiarazione di inottemperanza: al Ministero è assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso, rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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