Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Campania n. 2589 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Sull’amministrazione debitrice incombe, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, decorrendo dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’emissione di un buono elettronico di € 2.000,00.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’amministrazione si è costituita formalmente senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, osservati sia il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia i presupposti dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., risultando la sentenza dell’A.G.O. assistita da attestazione di passaggio in giudicato. Il provvedimento è stato notificato in copia conforme a mezzo p.e.c., valendo quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.

Nel merito, il ricorso è stato accolto, non risultando alcuna esecuzione del giudicato da parte del Ministero resistente, sul quale incombe l’onere probatorio del fatto estintivo. È stato pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni, all’emissione del buono elettronico in favore del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato le modifiche apportate dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015 e il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’istituto ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria. In conformità all’orientamento della Sezione, l’astreinte è stata quantificata in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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