Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 1651 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente a ridosso dell’udienza di discussione del merito, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una domanda non più coltivata. La regolazione delle spese di lite, in difetto di una pronuncia di merito, segue il criterio della soccombenza virtuale, che impone di valutare l’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto e di porre le spese a carico della parte la cui domanda sarebbe risultata inammissibile. Nei confronti delle parti evocate in via cautelativa e non costituitesi non si dispone alcunché, difettando i presupposti processuali per una loro condanna.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la competente Direzione generale ministeriale ha disposto, nei suoi confronti, la decadenza dai contributi per un festival di circo a carattere competitivo per gli anni 2022, 2023 e 2024, con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate per i primi due anni. Il provvedimento si fonda sull’assenza, in capo alla società, di una licenza temporanea per lo svolgimento dell’attività dichiarata e sulla produzione di una licenza riferibile a un diverso soggetto.

Insieme al decreto sono stati gravati gli atti presupposti, con richiesta di annullamento previa tutela cautelare e di risarcimento del danno. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e, a ridosso dell’udienza pubblica, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, precisando di avere invece interesse alla decisione di un anteriore giudizio, iscritto a diverso numero di ruolo, avente ad oggetto gli stessi provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’identità dei provvedimenti impugnati: gli atti oggetto dell’odierno gravame erano stati già impugnati con il precedente ricorso, alla cui coltivazione la parte dichiara di avere ancora interesse. Da ciò discende il profilo di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, del quale era stato dato avviso alle parti in occasione della prima camera di consiglio e trascritto a verbale.

Il thema decidendum del presente giudizio risulta tuttavia superato dalla dichiarazione processuale della ricorrente. La parte ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione, confermando di volere invece la definizione del giudizio anteriore. Il Collegio prende quindi atto di tale sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile, giusta il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La definizione in rito non esonera il giudice dalla regolazione delle spese. Il Collegio applica il principio di soccombenza virtuale, valutando l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse stato deciso nel merito. Poiché l’odierna impugnativa sarebbe risultata inammissibile per violazione del ne bis in idem, le spese vengono poste a carico della ricorrente.

L’attività difensiva dell’Amministrazione, pur espletata nel corso della fase cautelare, è ritenuta dal Collegio utile anche ai fini della delibazione del merito. Le spese sono pertanto liquidate in favore del Ministero, nella misura indicata in dispositivo, con gli accessori di legge se dovuti.

Nulla infine si dispone nei confronti dei due soggetti evocati in giudizio in via cautelativa, in quanto non costituitisi. Il Collegio dichiara conseguentemente l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei soli confronti dell’Amministrazione resistente. L’improcedibilità opera senza alcuna valutazione sul merito delle censure articolate avverso gli atti gravati, che restano devolute al giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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