Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sul pagamento della Carta Docente (TAR Lombardia n. 2179 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento della Carta Docente, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Decorso inutilmente tale termine e accertata l’assenza di pagamenti, anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato. Per il caso di ulteriore inadempimento, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario e le spese di lite.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al lavoratore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in via telematica, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni senza che seguisse alcun adempimento.
Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’erogazione della Carta Docente per complessivi euro 1.500,00, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare deduzioni di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando la ritualità della notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.
Dal quadro probatorio emerge che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La resistente, costituitasi con atto meramente formale, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha offerto elementi sullo stato della procedura di pagamento.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha accertato l’inottemperanza del Ministero rispetto agli obblighi discendenti dal titolo giudiziale e ha assegnato un termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale esecuzione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, qualificando l’incarico come connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento con tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Espletate le operazioni, il commissario dovrà trasmettere alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il relativo compenso, da liquidarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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