Nomina commissario ad acta per inottemperanza al giudicato sul bonus docenti (TAR Lazio n. 9087 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato è tenuta a provare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, gravando su di essa il relativo onere probatorio. La mancata ottemperanza entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo legittima l’accoglimento del ricorso e la conseguente declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato, con fissazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, dovendosi limitare a verificarne la mancata esecuzione, e può disporre la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione di profili di responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di 500,00 euro per ciascun anno e alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata ai fini esecutivi, il Ministero non aveva provveduto a corrispondere le somme dovute.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio solo formalmente, senza fornire alcuna indicazione in merito all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato e notificata all’amministrazione e che risultava decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. in legge n. 30/1997 e successive modifiche. Il Collegio ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Il Collegio ha evidenziato che a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva fornito chiarimenti o prove circa l’eseguita ottemperanza. Richiamando il principio di derivazione giurisprudenziale per cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, il TAR ha accolto la pretesa attorea, precisando che i presupposti della riconosciuta pretesa non sono sindacabili in sede di ottemperanza al giudicato.
Conseguentemente, il giudice amministrativo ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, rilevando una situazione di criticità sistemica dovuta alla persistente inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare ai giudicati in materia di bonus docente, con conseguente necessità di instaurazione di ulteriori giudizi. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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