Vincolo di territorialità dell’NCC: la revoca richiede la delibera della Giunta comunale (TAR Abruzzo n. 257 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, quando il regolamento comunale lo attribuisca espressamente alla Giunta, costituisce presidio di legalità sostanziale: la sua adozione da parte del Responsabile del SUAP determina un difetto assoluto di attribuzione, che comporta l’annullabilità dell’atto. La successiva delibera di mera “presa d’atto” della Giunta non ha natura provvedimentale e non sana il vizio. Il vincolo di territorialità ex l. n. 21/1992 non introduce un limite spaziale all’attività di NCC, ma un vincolo funzionale di collegamento con il Comune, realizzato tramite la disponibilità della rimessa, l’inizio e il termine del servizio presso di essa e il divieto di stazionamento per procacciare clienti: la mancata visibilità del servizio nel centro urbano non integra una violazione, ma è il fisiologico effetto del corretto esercizio dell’attività. La contestata inidoneità della rimessa, ove non faccia venir meno i requisiti essenziali, non è causa tipica di revoca.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune nel 2007 e mai contestata per anni, subiva l’avvio di un procedimento di revoca nel 2023, conclusosi con un provvedimento di annullamento che il Tribunale sospendeva in via cautelare. L’Amministrazione ritirava l’atto in autotutela ma, contestualmente, avviava un nuovo procedimento di revoca fondato su accertamenti della Polizia Locale: venivano contestati la presunta inidoneità della rimessa e la violazione del vincolo di territorialità. Nonostante le osservazioni dell’interessato e l’accesso agli atti solo parziale, il Responsabile del SUAP disponeva la revoca dell’autorizzazione con determinazione n. 264 del 20 febbraio 2025. La Giunta comunale, con successiva delibera del 28 febbraio 2025, si limitava a una mera presa d’atto della determinazione. Il titolare proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso, ravvisando in via assorbente il difetto di competenza dell’organo emanante. L’art. 11 del Regolamento comunale attribuisce espressamente alla Giunta il potere di revoca, richiedendo una deliberazione e la previa consultazione delle organizzazioni di categoria: la disposizione non ha natura organizzatoria, ma attiene alla distribuzione legale del potere all’interno dell’ente. La revoca disposta con determinazione del Responsabile del SUAP è quindi affetta da vizio di incompetenza, non sanabile dalla successiva delibera di “presa d’atto”, che costituisce mera dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi. Il Collegio esamina comunque il merito, ritenendo fondata anche la censura sull’interpretazione del vincolo di territorialità.

Secondo la ricostruzione accolta, l’assetto normativo della l. n. 21/1992 configura il vincolo come funzionale, non spaziale: esso si realizza con la disponibilità della rimessa nel territorio comunale, l’inizio e il termine della corsa presso la rimessa e l’assenza di stazionamento per la ricerca dell’utenza, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 1957 del 2025. L’Amministrazione aveva invece fondato la revoca su dichiarazioni di esercenti che “mai avevano visto operare” il servizio, assimilando surrettiziamente l’NCC al servizio taxi. La corte evidenzia che il servizio di NCC non si esercita “su piazza” e che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, l. n. 21/1992, si rivolge a un’utenza specifica che avanza richiesta presso la sede o la rimessa, anche con strumenti tecnologici; l’art. 11, co. 3 vieta la sosta su suolo pubblico per procurarsi il servizio.

Quanto alla rimessa, il Collegio rileva che la sua disponibilità giuridica era pacifica e verificata nel tempo: l’Amministrazione non ha accertato alcun mancato utilizzo, ma ha contestato ex post l’idoneità di un locale già autorizzato, in contraddizione con il proprio operato. La ritenuta inidoneità, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5215 del 2023, non giustifica la revoca, potendo al più comportare misure di adeguamento o regolarizzazione, anche perché la disciplina non richiede particolari requisiti strutturali, potendo la raccolta delle prenotazioni avvenire mediante strumenti tecnologici. Per questi motivi il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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