Carta docente, inottemperanza al giudicato e diniego delle misure coercitive (TAR Lombardia n. 2178 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna, accertata la rituale notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’integrale adempimento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: va negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e all’esiguità del debito.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24.
Il titolo è notificato a mezzo PEC e ricevuto dall’amministrazione in data 5.11.2024. Decorre quindi il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che intervenga alcun adempimento. Il ricorrente chiede l’ordine di pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato e risulta ritualmente notificato, che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che la documentazione in atti prova l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, né ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura.
Il ricorso è dunque fondato. Il TAR dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente e successiva relazione alla Sezione.
Il Collegio nega invece la condanna al pagamento dell’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude l’uso delle misure coercitive quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto. Il TAR richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che valorizza le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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