Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Sardegna n. 91 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato. La nomina di un commissario ad acta, disposta sin da ora, è finalizzata a garantire l’effettività della tutela in caso di ulteriore inerzia, attribuendo al commissario il potere di porre in essere tutti gli atti necessari, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto a fruire, per cinque anni scolastici, del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione alla messa a disposizione dell’importo complessivo. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non era stata eseguita.

Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la regolarità della notificazione della sentenza passata in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente prima della scadenza del termine. L’inerzia dell’Amministrazione ha pertanto legittimato la proposizione dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.

Nel merito, il giudice amministrativo ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato entro un nuovo termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega anche a livello territoriale.

La pronuncia specifica i poteri del commissario, il quale, su semplice richiesta della parte interessata, dovrà eseguire la sentenza entro 90 giorni, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dal d.l. n. 669/1996. È esclusa la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della medesima amministrazione debitrice.

In considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di carta docente, il TAR ha infine ridotto il compenso professionale del difensore, liquidando le spese in misura ridotta e disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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