L’ottemperanza al giudicato per la Carta Elettronica del Docente è ammissibile dinanzi al TAR (TAR Sardegna n. 86 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accoglie la domanda di un docente di ruolo volta al riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ex art. 112 cod. proc. amm. L’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inadempimento, può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega, il quale provvede in via sostitutiva, anche mediante il pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, l’importo di euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della complessiva somma di euro 3.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato la rituale notificazione della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto giudicato, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ha quindi disposto l’accoglimento della domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, mediante l’erogazione del beneficio della Carta Elettronica del Docente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Il Collegio ha specificato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, e che non sarà liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, considerata la natura seriale del contenzioso in materia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, caratterizzata da un elevato grado di ripetitività. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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