Esclusione legittima se l’offerta è inattendibile nel suo complesso (TAR Lazio n. 12572 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’affidamento di concessioni demaniali marittime ex art. 18 della legge n. 84/1994, la commissione giudicatrice, dopo l’analisi delle singole componenti e l’attribuzione dei punteggi, è tenuta a svolgere una valutazione complessiva dell’offerta per verificarne sostenibilità, affidabilità, serietà e aderenza agli scopi della procedura. È quindi legittima l’esclusione dell’offerente allorché l’offerta, complessivamente considerata, risulti incongrua e inattendibile, ancorché le singole voci abbiano ricevuto un punteggio positivo. La modesta entità degli investimenti, valorizzata unitamente ad altri elementi sintomatici – quali la previsione di cessione del ramo d’azienda a una newco e l’assenza di documentazione a riprova della realizzabilità della proposta – legittimamente fonda il giudizio di inaffidabilità dell’offerta, senza che occorra che la lex specialis preveda espressamente la sanzione espulsiva. In materia di verbalizzazione delle operazioni di gara, la mera omissione di elementi di dettaglio non determina l’illegittimità degli atti, gravando sul contestante l’onere di provare in positivo le circostanze idonee a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo. La motivazione per relationem di un parere del Comitato di gestione è sufficiente quando il rinvio faccia proprie le valutazioni già espresse in sede di approvazione del disciplinare e quelle della commissione di gara.
Il Fatto
Una società operante nel settore del trasporto marittimo ha impugnato il decreto con cui l’Autorità di sistema portuale ha aggiudicato una concessione demaniale marittima per la gestione di banchine e aree nel porto di Civitavecchia. La ricorrente, pur risultata prima in graduatoria, era stata esclusa dalla commissione per l’asserita inattendibilità complessiva dell’offerta, sicché la concessione era stata aggiudicata alla seconda classificata. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione al parere favorevole del Comitato di gestione e alla concessione rilasciata all’aggiudicataria, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La ricorrente ha contestato l’esclusione, sostenendo che la sua offerta soddisfacesse i requisiti del bando, che la previsione di un eventuale conferimento a una società controllata fosse solo una mera ipotesi e che la commissione avrebbe al più dovuto attribuire un punteggio inferiore, non disporre l’esclusione. Ha inoltre dedotto che l’aggiudicataria non sarebbe stata in possesso di un’idonea autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/1994 e che le operazioni di gara non sarebbero state adeguatamente verbalizzate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come la ricorrente non abbia specificamente contestato i plurimi rilievi formulati dalla commissione. L’esclusione non è stata disposta solo per la modesta entità degli investimenti, pari a una somma assai esigua rispetto a quelli offerti dalle altre concorrenti, ma per una serie di profili che, complessivamente considerati, restituivano il quadro di un’offerta incongrua e inattendibile rispetto al risultato da conseguire, ossia l’incremento dei traffici e la produttività del porto, finalità espressamente posta dall’art. 18, comma 8, legge n. 84/1994.
Quanto alla proposta di cedere il ramo d’azienda a una newco dopo l’aggiudicazione, il Collegio ha ritenuto non irragionevoli le perplessità circa l’effettiva attuabilità e serietà del progetto. La valutazione di inattendibilità dell’offerta, proprio perché fondata su plurimi elementi, non è stata inficiata da vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che segnano i limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’asserita scadenza dell’autorizzazione ex art. 16, il TAR ha osservato che la stessa era titolare di un titolo ancora efficace al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande. In forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 84/1994, l’autorizzazione, qualora l’impresa sia anche titolare di concessione, ha durata identica a quella della concessione medesima; l’operatore poteva quindi legittimamente confidare sull’estensione dell’efficacia del titolo in caso di aggiudicazione, come poi è avvenuto.
Quanto al difetto di verbalizzazione, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’invalidità potrebbe sussistere solo ove le omissioni conducano all’allegazione di fatti specifici che dimostrino l’inesistenza delle operazioni di gara. La ricorrente non ha fornito alcun principio di prova e non ha dedotto che le valutazioni si sarebbero svolte diversamente, limitandosi a contestare la mancanza di elementi di dettaglio.
Infine, in relazione al dedotto difetto di motivazione del parere del Comitato di gestione, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem: la rispondenza all’interesse pubblico era già stata apprezzata in sede di approvazione del disciplinare, mentre gli elementi di favorevole apprezzamento dell’offerta erano già contenuti nelle valutazioni della commissione, fatte proprie dall’organo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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