Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro sull’erogazione della Carta del docente (TAR Sicilia n. 147 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la puntuale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Questi non ha diritto ad alcun compenso ove nominato dirigente della stessa amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto a percepire il beneficio della Carta elettronica del docente, quantificato in euro 500,00 annui, per diversi anni scolastici. Il Tribunale ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi corrispondenti, tramite emissione di buoni elettronici di spesa.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata osservanza del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., richiamando in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo di cui era stata fornita prova. Alla luce di tali elementi il ricorso è stato ritenuto fondato.

Il Tribunale ha dunque ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul compenso, il Collegio ha escluso la corresponsione di alcun importo, osservando che la nomina cade su un dirigente della stessa amministrazione resistente e che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come novellato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e che ogni ritardo nell’esecuzione è fonte di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore dei ricorrenti con riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *