Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta Docente al docente precario (TAR Sicilia n. 146 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ordina all’amministrazione il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i decreti ex legge n. 89/2001, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, sicché il munus dell’ausiliario non è retribuito. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali. Non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha adito il TAR Sicilia per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice civile aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito di 1.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo è passato in giudicato e il termine dilatorio è decorso inutilmente dopo la notifica. Il ricorrente chiede quindi l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese di precetto e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, provata in giudizio.
Accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, provvede in via sostitutiva il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando il consolidato orientamento amministrativo secondo cui tale regola vale anche per le altre condanne al pagamento di somme. Ribadisce inoltre che il munus dell’ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, con deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.
Respinge invece la domanda di condanna alle spese di precetto. Secondo l’orientamento costante, tali spese non sono dovute perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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