Rifusione delle spese nell’ottemperanza dichiarata improcedibile per pagamento tardivo (TAR Marche n. 833 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta dichiarazione di improcedibilità per intervenuto pagamento non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, quando l’adempimento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La quantificazione degli onorari di difesa, in difetto di specifici criteri tariffari per il giudizio di ottemperanza, può avvenire per analogia con la Tabella 16 delle tariffe professionali, con riduzione per la obiettiva semplicità della controversia. L’amministrazione che abbia ritardato il pagamento è tenuta a corrispondere le spese anche in caso di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, ma l’ente non aveva provveduto spontaneamente. A fronte dell’inadempimento, era stato proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva della pronuncia.
Successivamente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente dichiarava che l’amministrazione aveva infine provveduto al pagamento, a seguito delle ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale. Chiedeva pertanto la declaratoria di improcedibilità del giudizio, insistendo però per la rifusione delle spese, atteso che l’adempimento era intervenuto solo dopo il sollecito dell’autorità giudiziaria. L’amministrazione non si opponeva alla declaratoria di improcedibilità, ma chiedeva la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato il credito satisfatto nel corso del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e dopo le sollecitazioni del Tribunale. Tale circostanza integra il presupposto per la condanna alla rifusione delle spese, poiché la resistenza aveva reso necessario il ricorso al giudice per ottenere quanto già spettante in forza del giudicato. La richiesta di compensazione è stata quindi respinta.
Il Collegio ha inoltre ritenuto opportuno precisare che il pagamento dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal momento in cui l’ufficio competente avrà ricevuto tutte le informazioni necessarie, richiamando il dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 anche a carico del ricorrente.
Per la quantificazione degli onorari, il Tribunale ha applicato per analogia i criteri di cui alla Tabella 16 (procedure esecutive mobiliari) della tariffa professionale, con riduzione per la obiettiva semplicità della controversia, di natura esclusivamente patrimoniale e conseguente al mero ritardato pagamento. L’amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento di € 250 a titolo di onorari di difesa, oltre a spese generali forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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