Ottemperanza al titolo del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 546 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del giudizio di ottemperanza, accerta il passaggio in giudicato del titolo del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio, ed emette l’ordine di integrale esecuzione del titolo. La nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della stessa amministrazione intimata. In tal caso non è dovuto alcun compenso, perché l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale assorbe il munus di ausiliario del giudice. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, si applica per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che le aveva riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti conseguenti e alla corresponsione delle somme di 1.500 euro. Il titolo è passato in giudicato.

La parte deduce l’inerzia dell’amministrazione scolastica e chiede l’esecuzione del decisum. Si costituisce l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i due presupposti del giudizio di ottemperanza. Quanto al primo, il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione versata agli atti. Quanto al secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Sussistono dunque le condizioni per accogliere il ricorso. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun compenso è riconosciuto, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale fonda questa scelta sull’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto. La norma, afferma il Collegio, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, secondo C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 552,00 euro, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *