Incompetenza territoriale per il pubblico dipendente secondo la sede di servizio (TAR Lazio n. 7154 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale per le controversie in materia di pubblico impiego è inderogabile e si determina, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., con riferimento alla sede di servizio del dipendente al momento della proposizione del ricorso. Tale regola si applica anche alle domande risarcitorie conseguenti a sanzioni disciplinari, in quanto strettamente inerenti al rapporto di impiego e soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo. La declaratoria di incompetenza deve essere pronunciata con sentenza quando il vizio emerge all’esito dell’udienza di trattazione del merito.

Il Fatto

Un militare, in servizio presso un comando con sede a Taranto, ha adito il TAR Lazio per ottenere la condanna dell’amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni conseguenti a provvedimenti disciplinari, ivi inclusi il pagamento delle differenze retributive non percepite, il danno da perdita di chance lavorative, da mancata progressione di carriera e il danno all’immagine e alla reputazione professionale.

All’udienza di trattazione del merito il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che la sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del gravame ricadeva nella circoscrizione di altra sede giudiziaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto di dover dichiarare la propria incompetenza territoriale su rilievo officioso. Il presupposto è stato individuato nella natura della domanda proposta: la controversia riguarda infatti un pubblico dipendente e ha ad oggetto pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l’amministrazione datrice di lavoro.

Il Collegio ha richiamato l’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. La norma è stata interpretata in senso restrittivo, con riferimento alle controversie tra il dipendente e l’amministrazione intesa quale datore di lavoro, aventi ad oggetto pretese inerenti al rapporto di impiego conservato alla giurisdizione amministrativa dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998.

La domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, in quanto relativa alle differenze retributive non percepite e agli altri danni scaturenti dai provvedimenti disciplinari, è stata qualificata come strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego.

Il Collegio ha inoltre precisato che la declaratoria di incompetenza va pronunciata con sentenza quando emerge all’esito dell’udienza di trattazione del merito, e non con ordinanza, invocando il rinvio ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa. Ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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