Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 subordinato al bilanciamento con l’incompatibilità ambientale (TAR Toscana n. 39 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del trasferimento temporaneo di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è attribuito soltanto “ove possibile”, previo bilanciamento tra le esigenze assistenziali della persona con disabilità e le primarie esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione. La situazione di incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato rispetto alla sede richiesta costituisce un elemento idoneo a prevalere su tale beneficio, purché sia oggetto di una nuova e autonoma valutazione, fondata su elementi attuali e non sui soli pareri già espressi in precedenza. Il diniego che recepisca il nuovo parere del Questore, adottato all’esito di specifici accertamenti e aggiornato alla situazione sopravvenuta, non viola né elude il giudicato che aveva imposto il riesame. L’incompatibilità ambientale prescinde dall’accertamento del profilo soggettivo di colpa e si fonda su circostanze oggettivamente idonee a incidere sul corretto esercizio delle funzioni di polizia e sul prestigio dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio.
Il Fatto
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso un Commissariato, ha chiesto il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 per assistere la madre convivente, gravemente disabile. L’Amministrazione aveva dichiarato irricevibile l’istanza, richiamando il parere negativo della Questura e la situazione di incompatibilità ambientale del dipendente rispetto alla sede richiesta.
Con una prima sentenza questo Tribunale aveva accolto il ricorso, affermando che si sarebbe dovuto operare ex novo il bilanciamento degli interessi, tenendo conto delle esigenze di assistenza, delle esigenze organizzative e dell’eventuale persistenza dell’incompatibilità. Dopo la pubblicazione della decisione l’Amministrazione ha acquisito un nuovo parere del Questore e ha adottato un ulteriore diniego, impugnato dal ricorrente per violazione ed elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica dell’Amministrazione, perché la replica presuppone il deposito di una memoria conclusionale avversaria e deve restare nei limiti del contrasto a essa.
Nel merito, le prime due censure sono infondate. Dopo la sentenza da ottemperare, l’Amministrazione ha acquisito un nuovo parere del Questore e ha adottato un nuovo provvedimento di diniego. Il fatto che il parere sia stato richiesto qualche giorno prima della pubblicazione della sentenza è irrilevante, perché il parere è comunque successivo alla statuizione e contiene una valutazione nuova e aggiornata. Sono stati indicati elementi attuali, frutto di specifici approfondimenti, come richiesto dalla sentenza da eseguire.
È infondata anche la censura di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il diniego è motivato per relationem mediante il richiamo al parere di incompatibilità ambientale, adottato all’esito di nuovi accertamenti e fondato su plurimi elementi ostativi. Il giudizio espresso dal Questore non appare né errato né irragionevole, e il provvedimento evidenzia anche la presenza di altri familiari in grado di assistere la persona invalida.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la incompatibilità ambientale prescinde dall’accertamento di profili di colpa del dipendente e rileva sul prestigio e sul corretto funzionamento degli uffici. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, e il sindacato del giudice si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione e della proporzionalità del rimedio.
Infine, l’art. 33 della legge n. 104/1992 attribuisce il beneficio solo “ove possibile”, quando risulti compatibile con le primarie esigenze organizzative e di servizio. Nel caso di specie tale condizione non si realizza per la peculiare situazione familiare del ricorrente, evidenziata dal Questore. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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