Revoca in autotutela dell’aggiudicazione e insussistenza dell’efficacia conformativa del giudicato di rigetto (TAR Abruzzo n. 221 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione, rimuove l’assetto di interessi per sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve qualificarsi come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e non come annullamento d’ufficio. Il giudicato di rigetto dei ricorsi avverso l’aggiudicazione non ha efficacia conformativa sul potere di revoca, che l’amministrazione esercita senza rimettere in discussione la legittimità della procedura. La revoca si sottrae al vizio di “gold plating” quando non aggrava il procedimento concluso, ma compone l’interesse pubblico sopravvenuto con gli interessi privati. La scelta di rimettere in gara i servizi in un unico lotto, se meramente programmatica, non lede la posizione dell’aggiudicatario revocato. L’inerzia dialettica del privato nel procedimento esonera l’amministrazione dall’onere di confutare osservazioni mai formulate.
Il Fatto
L’Agenzia regionale per la committenza aveva indetto una gara europea per l’affidamento quinquennale di servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali. All’esito della procedura, la società ricorrente risultava aggiudicataria di due lotti. Il Tribunale aveva già respinto i ricorsi degli operatori non aggiudicatari con sentenze dello stesso anno. Sopravveniva, tuttavia, la deliberazione della Giunta regionale che, nel quadro del programma operativo sanitario, prospettava esigenze di revisione dei fabbisogni e di riduzione della spesa. L’Agenzia sospendeva l’efficacia dell’aggiudicazione e, avviato il procedimento, disponeva con successiva determinazione la revoca della gara, autorizzando nel contempo le aziende sanitarie a indire procedure negoziate per contratti ponte e prefigurando l’eventuale riedizione a lotto unico. La società aggiudicataria impugnava tali atti, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica l’atto impugnato come revoca, non come annullamento in autotutela: la motivazione della determinazione individua i presupposti in circostanze sopravvenute all’aggiudicazione, quali l’adozione del programma operativo regionale e l’esigenza di garantire un risparmio di spesa. Da tale qualificazione discende l’insussistenza dell’efficacia conformativa delle sentenze di rigetto dei ricorsi avverso la gara: esse non interferiscono con il potere di gestione delle sopravvenienze di fatto.
La censura di violazione del divieto di “gold plating” è respinta, perché la revoca non aggrava il procedimento concluso con l’aggiudicazione, ma sacrifica l’assetto di interessi per tutelare un interesse pubblico sopravvenuto. Il Tribunale rileva inoltre che la società ricorrente non aveva offerto alcun contributo dialettico, avendo dichiarato di non voler fornire elementi valutativi, così esonerando l’amministrazione dall’obbligo di confrontarsi con osservazioni mai presentate.
Nel merito, la determinazione impugnata non si fonda solo sul confronto tra i canoni dei contratti in corso e quelli aggiudicati, ma prevalentemente sull’incompatibilità del vincolo quinquennale con le risorse disponibili e sulla necessità di rimodulare il volume e le modalità di affidamento. Poiché la ricorrente non ha contestato questo specifico capo di motivazione, relativo alla revisione dei fabbisogni e al contenimento dei costi fissi e della manodopera, il ricorso è respinto in applicazione del principio per cui il giudice non è tenuto a esaminare ogni motivo quando il provvedimento è plurimotivato e uno dei capi non è censurato o risulta esente da vizi.
Infine, la previsione di una eventuale nuova gara a lotto unico è ritenuta meramente programmatica e, come tale, non lesiva, così come l’autorizzazione alle aziende sanitarie di indire procedure negoziate, non risultando ancora indette. Il ricorso è respinto con condanna alle spese nei confronti dell’Agenzia.
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Nota della Redazione
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