Credito antistatario del difensore e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3090 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore che ha ottenuto la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato, instaurandosi fra lui e la parte soccombente un rapporto autonomo, nei limiti della somma liquidata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione giustifica la condanna a dare completa esecuzione, la nomina del commissario ad acta per la perdurante inerzia e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali e decorrente dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

I ricorrenti, quali difensori titolari di credito antistatario, hanno ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite, liquidate e distratte in loro favore. Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente.

Intervenuto il passaggio in giudicato e decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni, i difensori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale, la nomina di un commissario in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del credito azionato. La distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. instaura fra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore.

Da questa premessa deriva la legittimazione attiva. Il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama in proposito Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e ulteriori decisioni di merito.

Sul piano sostanziale, la pretesa risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha contestato l’inadempimento all’obbligo portato dal titolo. Il Collegio ordina pertanto la completa esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il dirigente indicato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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