Ottemperanza al titolo sul beneficio della Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 834 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ammissibile quando il titolo è divenuto definitivo per passaggio in giudicato e l’amministrazione non ha provveduto entro il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo medesimo. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta non attribuisce a quest’ultimo alcun compenso quando si tratti di un dirigente della stessa amministrazione obbligata, poiché l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Alcuni docenti si erano rivolti al giudice ordinario del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a 500,00 euro annui, contestato dall’amministrazione scolastica per taluni anni scolastici.
Con la sentenza n. 638/2024 il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva accolto le domande e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme rivendicate, oltre interessi dal dovuto al saldo. Passata la decisione in giudicato, e rimasta ineseguita, i ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., soffermandosi sul passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti, e sull’inutile decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata data prova.
Su queste basi il ricorso è stato accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, in sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Il termine decorre dalla notifica o comunicazione, se anteriore, della decisione.
In caso di inutile decorso di tale termine e su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. La nomina è stata disposta senza compenso: trattandosi di un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un consolidato indirizzo di merito dei TAR.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che i depositi del commissario devono avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T., mediante il modulo dedicato; e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo l’art. 26 c.p.a. e l’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono state quantificate in 552,00 euro, oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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