Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 836 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accoglie il ricorso quando risulta provato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’ordine di pagamento va rivolto all’amministrazione intimata con termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, alla nomina di un commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. È inoltre dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno proposto ricorso al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/24.

Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare l’importo tramite buoni elettronici. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata; l’amministrazione non aveva provveduto. I ricorrenti hanno quindi azionato il rimedio dell’art. 114 cod. proc. amm. davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.

Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con pagamento delle rivendicate spettanze.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del medesimo Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. La scelta si fonda sulla regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da una serie di precedenti amministrativi richiamati nel provvedimento.

Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

Infine, il Tribunale ha disposto a carico dell’amministrazione il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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