Giudizio di ottemperanza per mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro (TAR Marche n. 879 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La pubblica amministrazione che si sia costituita solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria, non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato. La mancata opposizione di valide ragioni determina l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, con assegnazione del termine di 30 giorni per adempiere e nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, da attivarsi solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.
Nonostante la formazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione e chiedendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione fosse decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non essendo stata data prova dell’avvenuta esecuzione del titolo. In presenza dei presupposti di legge, il ricorso è stato ritenuto fondato.
La decisione ha dichiarato l’inottemperanza e l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente presso il Ministero, con il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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