Silenzio assenso sul condono edilizio richiede sussumibilità dell’istanza nel modello legale (TAR Lazio n. 14799 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il mero decorso del termine quando l’istanza sia ab origine estranea al modello normativo tipico astrattamente previsto dal legislatore. La fattispecie dell’inconfigurabilità giuridica dell’istanza — distinta dalla mera invalidità — non consente di attivare il meccanismo semplificatorio, difettando il requisito di sussumibilità nel paradigma legale. In assenza di titolo tacito, non si verifica alcuna consumazione del potere amministrativo e l’amministrazione conserva il potere-dovere di definire il procedimento con provvedimento espresso. Ne consegue l’estraneità della disciplina dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, non essendo ravvisabile un precedente titolo favorevole da rimuovere.
Il Fatto
Una società presenta nel 2004 una domanda di condono edilizio per un soppalco realizzato all’interno di un locale commerciale, qualificando l’abuso come riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 della legge n. 326/2003 e indicando una consistenza dimensionale dell’opera.
Dopo il rigetto dell’istanza da parte del Comune, la società agisce per accertare la formazione del silenzio assenso per decorso del termine dei trentasei mesi e, di conseguenza, per ottenere la declaratoria di inefficacia o nullità del provvedimento tardivo di rigetto. In via subordinata, deduce l’illegittimità del diniego sul piano sostanziale e procedimentale. La controversia giunge così davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento della Sezione secondo cui il perfezionamento del silenzio assenso presuppone la presentazione dell’istanza, la completezza documentale e il mero decorso del termine. Tuttavia, la domanda formalmente qualificata come tale non basta se non è almeno riconducibile al modello normativo astratto delineato dal legislatore.
Il Tribunale richiama la distinzione, confermata dal Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179, tra inconfigurabilità strutturale e inconfigurabilità giuridica dell’istanza. La prima ricorre quando mancano gli elementi essenziali richiesti dalla legge; la seconda quando l’istanza, pur completa sul piano materiale, non è sussumibile nella fattispecie normativa astratta, perché fondata su un’erronea qualificazione giuridica o riferita a situazione estranea all’ambito applicativo della disciplina invocata.
Nel caso concreto, la stessa ricorrente ha qualificato l’intervento come abuso di tipologia n. 1, indicando una consistenza volumetrica dell’opera che, per come rappresentata, risultava già estranea al paradigma della sanatoria richiesta. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 326/2003, per quella tipologia è ammessa la sanatoria solo di opere che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria originaria.
La prospettazione difensiva di una diversa qualificazione come ristrutturazione edilizia non muta l’esito, poiché anche rispetto a tale inquadramento risulta superato il limite del venti per cento richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. Lazio n. 12/2004. L’istanza difetta dunque di quel requisito di sussumibilità che è condizione imprescindibile per la formazione del titolo tacito.
Esclusa la formazione del silenzio assenso, il Collegio dichiara infondate le censure conseguenti: non si è verificata alcuna consumazione del potere e il provvedimento impugnato costituisce il primo ed unico atto conclusivo del procedimento, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’art. 21-nonies. Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Tribunale ribadisce che esso non impone una confutazione punto per punto delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente idonea. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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