Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e trasmissione alla Corte dei conti (TAR Abruzzo n. 431 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza a sentenza di condanna del giudice del lavoro al pagamento del contributo per la formazione del docente, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, opera con i necessari adattamenti e non richiede l’apposizione della formula esecutiva, stante il disposto dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione intimata non può invocare la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero per giustificare l’inottemperanza, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. È pertanto fondato il ricorso che accerta la presenza del titolo e la mancata ottemperanza, con conseguente nomina del commissario ad acta. Ove emergano profili di danno erariale, il Collegio dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di duemila euro quale contributo per la formazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. Il titolo, pubblicato il 10 maggio 2024 e notificato il 17 maggio 2024, passa in giudicato.

Decorsi i termini senza che l’Amministrazione provveda, il docente promuove ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo. Il Ministero si costituisce in giudizio. La causa è trattata in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la manifesta fondatezza del ricorso e richiama un precedente conforme dello stesso Tribunale, che conferma l’orientamento maturato su questioni analoghe in senso favorevole ai ricorrenti. Sussistono il titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza.

Quanto alla natura del termine, i giudici amministrativi, pur registrando pronunce di diverso avviso, ribadiscono l’applicabilità dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 al procedimento di ottemperanza, con gli adattamenti del caso. La norma, calibrata sul processo civile, non impone l’apposizione della formula esecutiva, come chiarito dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.

Il Collegio respinge inoltre l’eccezione dell’Amministrazione, che non può giustificare l’inerzia facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio. L’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Il Ministero deve eseguire la sentenza accreditando le somme sulla carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. In caso di persistente inerzia è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni e spettanze a carico dell’Amministrazione soccombente. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi.

Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Infine, in ragione dei potenziali profili di danno erariale, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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