Rinnovazione del procedimento disciplinare militare e sindacato sulla sanzione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 109 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione del procedimento disciplinare militare, disciplinata dall’art. 1373 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, non presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento amministrativo di annullamento, ma consegue all’adozione della decisione di autotutela, anche contenziosa, purché il nuovo procedimento riprenda dal primo degli atti annullati nel termine perentorio di sessanta giorni. La clausola “senza ritardo” di cui all’art. 1398, comma 1, cod. ord. mil. va letta secondo ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, commisurata alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari. La valutazione sulla gravità dell’infrazione e sulla sanzione da irrogare è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sfugge al pieno sindacato di legittimità, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, impugna il decreto con cui il Comando di Brigata ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di sette giorni di consegna di rigore. L’addebito riguarda le dichiarazioni rese dal militare al Comandante di Reggimento, con cui aveva riferito che il superiore gerarchico aveva rivolto nei suoi confronti battute di stampo velatamente sessuale, accuse poi ritenute infondate e lesive dell’onore e del prestigio del superiore.
La prima sanzione era stata annullata in sede di autotutela contenziosa con decreto di accoglimento parziale del ricorso gerarchico, che aveva disposto il rinvio degli atti al Comando di corpo ai sensi dell’art. 1373 cod. ord. mil. Il procedimento è stato quindi rinnovato con nuova contestazione degli addebiti del 4.9.2024 e si è concluso con la sanzione impugnata. Il primo decreto di decisione del ricorso gerarchico è stato autonomamente impugnato con distinto ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, il ricorrente sosteneva che il riavvio del procedimento potesse avvenire solo dopo la definitività del decreto di accoglimento parziale del ricorso gerarchico. La tesi non regge: l’art. 1373 cod. ord. mil. collega il termine decadenziale alla decisione di autotutela e non al giudicato sul provvedimento amministrativo. L’Amministrazione ha rispettato il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza dell’annullamento.
Il richiamo alla Tar Sicilia n. 693/2016 non giova al ricorrente, poiché quella pronuncia riguardava una fattispecie diversa, in cui il procedimento era stato riavviato a seguito di una sentenza di annullamento. Il Collegio condivide l’argomento per cui il riavvio del procedimento deve esplicarsi una volta che esista una decisione con carattere di definitività, coerentemente con il sistema delle impugnazioni e con il regime del doppio grado di giudizio.
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che il provvedimento è stato adottato dopo una completa istruttoria e risulta compiutamente motivato. Le dichiarazioni raccolte dai colleghi attestano la rettitudine e correttezza del superiore gerarchico e confutano radicalmente la ricostruzione del ricorrente, che si è limitato a una versione dei fatti priva di supporto probatorio. Del tutto infondata risulta la tesi del ricorrente, sostenuta solo dalla dichiarazione della collega.
Sul terzo motivo, relativo alla tardività dell’azione disciplinare originaria, il Collegio osserva che l’art. 1398, comma 1, cod. ord. mil. richiede l’instaurazione “senza ritardo” dalla conoscenza dell’infrazione, locuzione da intendersi secondo ragionevole prontezza e non come immediatezza assoluta. L’avvio dell’11.3.2024 è conforme a tale canone, avendo l’Amministrazione svolto un’articolata istruttoria preliminare, valutato la particolare gravità della condotta e interessato la Procura Militare per accertare la configurabilità di un illecito penale.
Sul quarto motivo, concernente la sproporzione tra fatto e sanzione, il Collegio ricorda che la valutazione sulla gravità dell’infrazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità, essendo il giudice amministrativo legittimato a intervenire solo in presenza di travisamento, evidente sproporzione o palese irrazionalità. Nessuno di tali profili emerge dagli atti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.