Escluso il rimborso delle spese legali se accertata la responsabilità disciplinare (TAR Lazio n. 10174 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, presuppone che il giudizio si sia concluso con sentenza o provvedimento che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e che sussista una connessione stretta tra la condotta contestata e l’espletamento del servizio, ravvisabile solo quando il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione di appartenenza (c.d. nesso di immedesimazione organica). Il beneficio è escluso quando la condotta sia stata posta in essere meramente in occasione del servizio ovvero sia potenzialmente idonea a determinare un conflitto con gli interessi dell’amministrazione, come nel caso in cui, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento. L’esito processuale del giudizio penale – incluso il non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela – non è di per sé sufficiente a legittimare la pretesa, dovendosi invece accertare che l’assolvimento dei doveri d’istituto non potesse che passare attraverso il compimento dell’atto contestato.

Il Fatto

Un agente della Polizia di Stato, coinvolto in un incidente stradale mentre era in servizio con l’auto di pattuglia, era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito di remissione di querela. Per gli stessi fatti, il dipendente aveva però subito anche un procedimento disciplinare, definito con l’applicazione della sanzione del richiamo orale.

Il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale, ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997. L’istanza era stata respinta con Determinazione del 09 febbraio 2023, sul rilievo che la formula processuale di proscioglimento non escludeva la responsabilità dell’agente sotto ogni aspetto, risultando anzi accertata la sua responsabilità disciplinare. Avverso tale diniego il dipendente aveva proposto ricorso al TAR, lamentando la violazione della disciplina in materia di rimborso e l’errore di valutazione sui presupposti della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha in primo luogo respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione della data di conoscenza dell’atto impugnato, osservando che dalla documentazione versata in atti dalla stessa amministrazione risultava la notifica del provvedimento in data 26 marzo 2024 e che l’onere di prova dell’eccezione grava sulla parte che la solleva.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina del rimborso delle spese legali, richiamando la natura di beneficio di stretta applicazione e i due presupposti indispensabili individuati dalla norma: la pronuncia che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e l’accertamento della connessione tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio. Quanto alla giurisprudenza richiamata, il giudice ha evidenziato che la connessione deve essere intesa in senso stretto: non è sufficiente che la condotta contestata abbia trovato occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio, occorrendo che sia stata consustanziale alle mansioni svolte e che l’assolvimento dei doveri d’istituto non potesse che passare attraverso il compimento di quell’atto.

Il TAR ha poi precisato che il beneficio non spetta quando la condotta, sia pure tenuta durante il servizio, sia estranea ai doveri istituzionali e non persegua direttamente l’interesse dell’amministrazione, come nel caso in cui il comportamento sia potenzialmente idoneo a condurre a un conflitto con gli interessi dell’amministrazione medesima: ipotesi che ricorre quando, malgrado l’assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la condotta dell’agente non rientrasse tra i comportamenti coerenti con l’assolvimento delle funzioni istituzionali: dagli atti risultava che il dipendente, alla guida di un’autovettura della Polizia di Stato mentre si recava presso la sede di lavoro, aveva eseguito una manovra vietata occupando parzialmente la corsia dei veicoli provenienti nell’altro senso di marcia, cagionando il sinistro. Ne è conseguita l’accertata violazione di una regola di condotta, evidenziata dall’esito del procedimento disciplinare, tale da integrare una posizione di conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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