Ottemperanza alla condanna al pagamento della Carta del docente (TAR Sicilia n. 923 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accoglie il ricorso quando il titolo giudiziale è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, la notifica alla amministrazione debitrice è stata effettuata nel rispetto delle formalità e dei termini di legge e l’ente non dimostra l’avvenuto pagamento né allega fatti modificativi o estintivi del credito. La condanna pecuniaria contenuta nella pronuncia ottemperanda va eseguita con l’accreditamento dell’importo dovuto, interessi legali o rivalutazione monetaria inclusi, entro il termine fissato dal TAR. All’inutile decorso del termine segue la nomina del commissario ad acta, con obbligo di relazione finale al giudice. La previsione dell’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione inerte, senza necessità di ulteriore istanza di parte.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 1339/2024, che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, con le stesse modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Passata in giudicato la pronuncia e notificata all’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il ricorso è documentalmente fondato. Dalla documentazione risulta che la sentenza del giudice del lavoro contiene una condanna pecuniaria, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in materia di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice.
L’amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale mancata contestazione sostanziale ha quindi lasciato priva di prova l’eventuale intervenuta esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici considerati, con gli interessi legali o la rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per la liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero. Il commissario dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, depositando gli atti esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico.
Sulle spese, il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza, liquidando in favore della ricorrente € 550,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, richiamando i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari e i precedenti Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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