Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 925 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è ammissibile l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento. L’inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, non contrastata da alcuna prova dell’avvenuto adempimento, integra l’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare attuazione al comando giudiziale nel termine di 60 giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00 oltre interessi. La sentenza è divenuta definitiva.

Notificata la decisione in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, il Ministero non ha attivato la Carta né accreditato le somme. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina anticipata di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l’avvenuta notificazione della sentenza, con il decorso del termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Il Tribunale ha poi affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. La circostanza che il comando provenga dal giudice del lavoro non preclude, dunque, l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato, né l’attivazione della Carta né l’accredito delle somme dovute.

Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi di legge, mediante accreditazione sulla Carta elettronica, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, senza compenso e con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della parte e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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