Campi da padel in tensostruttura sono nuova costruzione soggetti a permesso (TAR Calabria n. 759 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di campi da padel coperti, con struttura di servizio, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, per la quale è necessario il permesso di costruire, restando irrilevante la natura dichiarata di tensostruttura amovibile, poiché rileva il criterio funzionale e non quello strutturale. La SCIA presentata per un intervento estraneo al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendosi mai perfezionato un titolo valido. Il potere repressivo esercitato dall’amministrazione non integra annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma costituisce atto dichiarativo e accertativo dell’abuso, doveroso e vincolato ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, non soggetto al termine di dodici mesi né al consolidamento dell’affidamento del privato.
Il Fatto
La società proprietaria presentava nel 2023 una SCIA per realizzare due campi da padel coperti, spogliatoi e punto di accoglienza in ampliamento di una struttura turistica. Ottenuto un finanziamento bancario, eseguiva i lavori e locava l’impianto a una seconda società, che avviava l’attività sportiva con autonoma segnalazione.
Dopo un primo avvio del procedimento, rimasto privo di seguito, il Comune notificava un nuovo procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, rigettava le osservazioni della società e con determinazione dell’8 maggio 2025 annullava il titolo, ordinando l’interruzione dell’attività. Le due società impugnavano gli atti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza, rigettava il ricorso nel merito, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’intervento come nuova costruzione. La giurisprudenza amministrativa e penale consolidata — richiamata nel testo — afferma che la realizzazione di un campo da padel incide sul territorio modificandolo, per la superficie di gioco, le carpenterie e le lastre di vetro perimetrali, rientrando così tra gli interventi di nuova costruzione dell’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. La documentazione fotografica conferma un rilevante impatto volumetrico e planimetrico.
La difesa incentrata sulla natura amovibile della copertura non convince. Secondo la giurisprudenza citata, la costruzione destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il titolo edilizio anche se realizzata con materiali facilmente amovibili: occorre avere riguardo al criterio funzionale, non a quello strutturale. Nel caso concreto l’uso dei campi al coperto per tutto l’anno depone per esigenze perduranti, quindi per la non amovibilità della struttura.
Da qui l’inidoneità della SCIA. La segnalazione produce gli effetti tipizzati dal legislatore solo se l’attività è riconducibile alle fattispecie per cui è ammessa. La giurisprudenza richiamata è costante: la SCIA presentata per un intervento sottratto al suo ambito, perché subordinato a permesso di costruire, è destinata a rimanere improduttiva di effetti, poiché non è invocabile il regime giuridico fondato sulla tempestività dell’intervento repressivo. Non opera quindi l’art. 21-nonies legge n. 241/1990, che disciplina i poteri inibitori su una SCIA efficace. L’atto impugnato non è espressione di autotutela discrezionale, ma atto dichiarativo e accertativo dell’improduttività degli effetti della segnalazione, riconducibile ai poteri di vigilanza dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, doverosi e vincolati.
L’erroneo richiamo ai presupposti dell’autotutela non inficia la validità del provvedimento. Né rileva il superamento del termine di dodici mesi: quand’anche si annullasse l’atto, la società dovrebbe comunque rispondere dell’abuso accertato. Le censure sulla partecipazione procedimentale sono infondate, poiché l’esito non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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