Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 146 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e in difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. L’inerzia dell’amministrazione giustifica la nomina del commissario ad acta. Ove sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte.
Il Fatto
Tre docenti agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di ciascuna al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024.
Le ricorrenti rappresentano che l’amministrazione non ha impugnato la sentenza, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, e che la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio sono rimasti privi di esito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, trattandosi dell’esecuzione della medesima sentenza.
L’azione è ritenuta ammissibile: risultano rispettati il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio precisa che, ove sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Rileva la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inosservanza alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, è nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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