Ottemperanza carta docente: termine perentorio di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3786 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo è fondata quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza sia passata in giudicato. In tale evenienza il giudice amministrativo dispone l’esecuzione della pronuncia entro un termine perentorio e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza necessità di una nuova istanza di parte. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece respinta allorché sussistano “altre ragioni ostative”, riconducibili alla complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica del docente e alla natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 24 ottobre 2025, ma nessun adempimento era seguito entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione risultava notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 24 ottobre 2025, che la stessa era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni era decorso infruttuosamente. Ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, da attivarsi a semplice richiesta della parte interessata e con facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la giurisprudenza successiva (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, nn. 2097 e 2100 del 2026), secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. configura un autonomo limite negativo, distinto dalla manifesta iniquità, rappresentato dalle «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della carta, articolato tra uffici territoriali e società SO.GE.I. e CONSAP, e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
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Nota della Redazione
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