Riabilitazione riservata allo specialista in fisiatria: non basta la cardiologia (TAR Calabria n. 471 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La redazione del piano riabilitativo individuale e delle relative richieste di proroga, nell’ambito di strutture sanitarie accreditate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, è riservata al medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, non essendo consentito demandarla a professionisti che, pur abilitati, non possiedano la specifica specializzazione. La specializzazione in cardiologia non è equipollente alla specializzazione in medicina fisica e riabilitazione ai sensi dei d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998. La difficoltà di reperire sul territorio medici con la specifica specializzazione, ove non dimostrata, non integra il periculum in mora e non può giustificare la sospensione cautelare dei provvedimenti di diniego.
Il Fatto
Una società, gestrice di una struttura sanitaria convenzionata con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, riferiva di aver presentato istanza di proroga dei trattamenti riabilitativi per alcuni pazienti ricoverati. L’azienda sanitaria, con due note, negava la proroga evidenziando che i piani riabilitativi risultavano sottoscritti dal medico responsabile della struttura, in possesso della specializzazione in cardiologia e non in quella fisiatria.
Avverso tali provvedimenti la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia delle note impugnate e lamentando l’irragionevolezza della pretesa aziendale, nonché l’eccessiva rigidità nell’imporre la firma di uno specialista in medicina fisica e riabilitazione, a fronte dell’impossibilità di reperire sul territorio tali figure professionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nella camera di consiglio, ha ritenuto l’istanza cautelare priva del requisito del fumus boni iuris.
Il Collegio ha osservato che la specializzazione in cardiologia non è considerata equipollente alla specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, con la conseguenza che il piano riabilitativo e la sua proroga devono essere redatti e sottoscritti da un medico in possesso di quest’ultima specifica competenza. Il riferimento normativo è stato individuato nei d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, che disciplinano le equipollenze tra le scuole di specializzazione medica.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che l’asserita difficoltà di reperire sul territorio medici specializzati in medicina fisica e riabilitazione non era stata dimostrata dalla ricorrente e, comunque, tale esigenza organizzativa risulta recessiva nel bilanciamento con l’interesse pubblico a che i trattamenti riabilitativi siano effettuati e certificati da personale con la specifica specializzazione.
Il collegio ha pertanto rigettato la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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