La clausola convenzionale non attribuisce diritto potestativo al rinnovo della concessione (Cons. Stato n. 10313 del 23.12.2024)
il primo motivo d’appello è dichiarato inammissibile (difetto di giurisdizione sollevato dal soccombente in primo grado), il resto rigettato; spese compensate.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La clausola convenzionale che prevede la possibilità di rinnovo della concessione «a richiesta» del concessionario non attribuisce a quest’ultimo un diritto potestativo al rinnovo, ma una mera facoltà di manifestare l’interesse alla prosecuzione del rapporto. Il rinnovo esige una manifestazione di volontà convergente dell’amministrazione concedente, chiamata a valutare l’interesse pubblico e a confrontarsi con il mutato assetto normativo, nazionale ed eurounitario, in materia di affidamenti. Una lettura della clausola nel senso del diritto potestativo del privato, o diretta a derogare alla disciplina degli affidamenti, sarebbe affetta da nullità. Il diniego di rinnovo, espresso dall’organo dirigenziale, non integra né un atto di revoca né un contrarius actus politico, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’indennizzo.
Il Fatto
Con legge provinciale la Giunta di Bolzano era stata autorizzata a partecipare a una società per la costruzione e gestione di un’autorimessa sotterranea. Nel 1988 la Provincia autonoma, il Comune e la società stipulavano una convenzione che concedeva l’uso del sottosuolo per la realizzazione del parcheggio, con durata di ventinove anni dal rilascio della concessione edilizia e facoltà di rinnovo «a richiesta» della concessionaria, per non più di due volte e alle medesime condizioni.
Alla scadenza la Provincia comunicava che la concessione non sarebbe stata rinnovata; la società manifestava l’opzione per il rinnovo e impugnava gli atti di diniego davanti al T.r.g.a. di Bolzano, chiedendo anche il risarcimento e l’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il giudice di primo grado rigettava le domande; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui l’appellante, assumendo la natura negoziale degli atti, deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il motivo è inammissibile: il soccombente in primo grado non può contestare in appello la giurisdizione, secondo il principio affermato dalla Adunanza plenaria n. 19 del 2021, richiamato anche da Cass. civ., sez. un., n. 21260 del 2016. La giurisdizione è risorsa della collettività e non può essere impiegata secundum eventum.
Nel merito, la Provincia si è limitata a dare atto dell’assenza di una volontà di rinnovo. La clausola dell’art. 4 della convenzione attribuisce alla parte privata solo la facoltà di richiesta: il rinnovo avrebbe richiesto una scelta convergente dell’amministrazione, coerente con la programmazione economico-finanziaria e con il necessario vaglio dell’interesse pubblico. Le «medesime condizioni» non potevano essere quelle dell’affidamento originario, essendo mutata la disciplina primaria di riferimento.
Nessuna contraddizione sussiste nella determinazione provinciale: un eventuale rinnovo avrebbe dovuto confrontarsi con l’ordinamento nazionale ed eurounitario, la cui cogenza non trova ostacolo nella lettura negoziale invocata dall’appellante. Quanto alla competenza, l’atto di diniego ha natura gestionale e appartiene all’organo burocratico, non alla Giunta provinciale. Esso non equivale a revoca né configura un contrarius actus; difetta quindi il presupposto dell’indennizzo ex art. 21-quinquies, come pure la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati.
Il Collegio esclude infine che il richiamo alla legge n. 122/1989 o all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 consenta di ravvisare un’attività procedimentale: la natura paritetica del rapporto non può imporre all’amministrazione un rinnovo per la sola richiesta del privato. Il diniego di rinnovo non integra disparità di trattamento rispetto ad altra vicenda, e la scelta di non rinnovare è coerente con l’apertura al mercato. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.