Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13485 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica e condanna l’Amministrazione all’erogazione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’inottemperanza dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, con l’ordine di dare esecuzione nel termine di sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per un importo complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta per poterne fruire.
Nonostante la sentenza fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte, anche dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda di ottemperanza era fondata, poiché diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il Collegio ha verificato la rituale notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996.
Risultando per tabulas che l’Amministrazione non aveva proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Il Collegio ha infine ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per la condanna alle penalità di mora, rimettendo un’eventuale valutazione a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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