Ottemperanza per la Carta del docente al giudice del lavoro: termini e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13484 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il titolo esecutivo nel termine assegnato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando risulti ritualmente notificato il titolo e infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta deve essere disposta fin da ora, con facoltà di delega e senza compenso, individuando il dirigente preposto alla struttura competente. La condanna alle penalità di mora non è invece pronunciata allo stato, potendo esserne richiesta la corresponsione solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice del lavoro ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali e spese processuali.

La sentenza, ritualmente notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da certificazione del Tribunale di Roma del 4 marzo 2026. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Risultava per tabulas l’inottemperanza dell’Amministrazione, non avendo questa proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.

Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendovi eventualmente provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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