Ottemperanza: il deposito della sentenza priva di sottoscrizione digitale comporta regolarizzazione (TAR Lombardia n. 3296 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esame della domanda non può prescindere dalla verifica dell’esistenza e della validità formale del titolo esecutivo. La produzione in giudizio di una copia della sentenza priva di elementi identificativi essenziali — quale la numerazione progressiva, la data di deposito e la sottoscrizione digitale del giudice estensore — non consente al giudice dell’ottemperanza di dare corso alla verifica di legittimità dell’atto. In tale evenienza, il giudice dispone la regolarizzazione documentale, assegnando alla parte interessata un termine perentorio per il deposito del titolo munito dei requisiti formali richiesti, nonché dell’asseverazione, e rinvia la trattazione nel merito a successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1700/2023, depositata in data 12.05.2023, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
Nel corso dell’esame preliminare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rilevato che la sentenza prodotta in giudizio, della quale si chiedeva l’ottemperanza, era stata depositata in copia priva degli elementi identificativi del titolo, quali la numerazione progressiva, la data di deposito e la sottoscrizione digitale ad opera del giudice estensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che la carenza documentale riscontrata non consentisse di procedere all’esame nel merito della domanda di ottemperanza. La regolarità formale del titolo da portare ad esecuzione costituisce, infatti, presupposto indefettibile per la verifica dell’effettiva esistenza del diritto fatto valere e per l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
La produzione di una copia non autentica o priva degli elementi identificativi non offre al giudice dell’ottemperanza la certezza dell’esistenza del titolo, né della sua corrispondenza all’originale. Ne deriva la necessità di disporre un adempimento istruttorio, diretto a ottenere il deposito del titolo in forma idonea.
Conseguentemente, il Collegio ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere alla regolarizzazione degli atti, depositando la sentenza munita degli elementi identificativi e dell’asseverazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha altresì rinviato la trattazione nel merito alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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